Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 10. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - (Principi generali per l’esercizio associato delle funzioni comunali) - 1. La Regione favorisce e promuove la costituzione delle unioni speciali di comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio, in ambiti adeguati, delle funzioni attribuite dalla legge e di quelle comunali fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura il supporto tecnico e logistico per l’attivazione e il funzionamento delle unioni speciali di comuni.

2. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, e in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali nonché di quelle attribuite dalla legge, definisce la dimensione territoriale ottimale per l’esercizio delle stesse e stabilisce le condizioni per la costituzione della forma associativa concordandoli con i comuni nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali (CAL).”

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