Articolo abrogato dalla L.R. 17/08/2016, n. 10.

L’articolo 266 così recitava:

Art. 266 - (Ambito territoriale integrato)

1. Gli ATI di cui all’articolo 265, comma 2 esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 23/2007 e della eventuale normativa adottata dai comuni.

2. In particolare ciascun ATI esercita le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni e ne verifica il raggiungimento;

b) provvede al riequilibrio dell'offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l'assegnazione di apposite risorse;

c) provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco delle strutture accreditate;

d) garantisce l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nelle Zone sociali.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dagli ATI dal momento dell'adozione dei relativi atti di organizzazione. L'ATI esercita, altresì, le funzioni in materia di politiche sociali già esercitate da enti, consorzi, associazioni, conferenze e organismi comunque denominati.

4. L'ATI trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte dalle Zone sociali ricomprese nel territorio di competenza.

5. L'ATI definisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per il funzionamento delle Zone sociali di cui all’articolo 265, comma 3 sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni.

6. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal Programma attuativo territoriale (PAT) di cui al decreto legislativo 502/1992, sono svolte da personale con adeguate competenze tecnico professionali in materia sociale a disposizione dell'ATI e da personale dipendente dalle Aziende USL.

7. Gli ATI per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Testo unico si avvalgono, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 della L.R. n. 23/2007, delle risorse umane già a disposizione a qualunque titolo dei soggetti associativi dei comuni, soppressi al momento dell'istituzione dell'ATI. Gli ATI si avvalgono, inoltre, delle risorse umane messe a disposizione dai comuni appartenenti all'ATI stesso previa sottoscrizione di protocolli di intesa e previo accordo con le organizzazioni sindacali; gli ATI si avvalgono, altresì, delle strutture organizzative dei comuni, al fine di sopperire ad esigenze organizzative di carattere unitario. Gli ATI non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni di personale salvo quanto previsto all'articolo 359 comma 6.

8. L'ATI, per l'esercizio delle funzioni, adotta procedure unificate per più comuni appartenenti alla stessa Zona sociale o al territorio dell'ATI, anche individuando il comune che attua il relativo procedimento.”

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