Articolo abrogato dalla L.R. del 16/09/2011 n.81. L’articolo 68 così recitava: “I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 30 della l.r. 31/1997 e dall'articolo 67, comma 3.

2. Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai sensi della l.r. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme procedurali di approvazione previste dall'articolo 9, comma 5 della l.r. 26/1989.

3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle normative vigenti alla data della loro adozione.”

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