Articolo abrogato dalla L.R. 03/11/2016, n. 12.

L’articolo 65 così recitava:

“Art. 65 - (Calendario comunale)

1. Il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

2. Il Comune inserisce nella banca dati di cui all’articolo 3, comma 3, i dati relativi alle manifestazioni fieristiche locali. Non possono essere effettuate, nel territorio comunale, manifestazioni non inserite nel calendario comunale.

3. Il Comune, con apposito atto, disciplina l'iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento della manifestazione fieristica.

4. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze presentate ai sensi dell’articolo 63, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.”

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