Articolo abrogato dalla L.R. 03/11/2016, n. 12.

L’articolo 27 così recitava:

“Art. 27 - (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)

1. L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui agli articoli 23 e 24, può avvenire solo nei comuni o nelle aree sovracomunali previste dall’articolo 26, la cui classe di appartenenza, determinata ai sensi dell’articolo 19, risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

 

Classe del Comune

Tipologie incompatibili

I. oltre 50.000 abitanti

Nessuna

II. 10.001 - 50.000

G2/A

III. 3.000 - 10.000

G2 e G1/A

IV. meno di 3.000

G2, G1, M3/A.

 

2. I vincoli di cui al comma 1 non trovano applicazione qualora la media o grande struttura di vendita si collochi a non oltre due chilometri in linea d'aria da una delle seguenti vie di comunicazione di interesse regionale:

a) Autostrada A1 e relativi raccordi autostradali Perugia-Bettolle e Terni-Orte;

b) S.S. E45;

c) S.S. 75;

d) S.S. n. 3 Flaminia.”

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