Articolo abrogato dalla L.R. del 12/07/2013 n. 13. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - (Integrazione alla l.r. 18/2006) - 1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 18/2006, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis - (Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all’articolo 5, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell’ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all’articolo 7 bis.

4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all’inserimento delle stesse nell’ambito del piano di attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009.

5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell’articolo 4 della l.r. 1/2009.”.”

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