Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29/12/2016, n. 18; dall’art. 15, comma 1, della L.R. 28/12/2017, n. 20; dall'art. 40, commi 1-15, della L.R. 22/10/2018, n. 8; dall'art. 34, comma 2, della L.R. 27/12/2018, n. 14; dall’art. 12, comma 1, della L.R. 08/03/2021, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/08/2021, n. 13, così recitava:

"Art. 8 - (Società consortile Umbria Salute e Servizi)

1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi.

1-bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento.

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all’utenza, compresa l’attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l’attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all’articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.

3. L’attività d’interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;

b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

c) il supporto per l’integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;

d) il back office dei servizi aziendali.

3-bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epIdemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della l.r. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale.

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

a) l’Amministratore unico;

b) l’Assemblea dei consorziati;

c) l’Organo di controllo.

5-bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

6. L’Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati.

7. L’Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. abrogato

9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter.

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria salute, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante si applica la normativa vigente in materia.

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l’Amministratore unico.

10-bis. abrogato

10-ter. abrogato

10-quater. abrogato".

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