Articolo aggiunto dall'art. 42, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 8; modificato dall’art. 36, commi 1-2, della L.R. 27/12/2018, n. 14; dall’art. 12, comma 1, della L.R. 08/03/2021, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/08/2021, n. 13, così recitava:

"Art. 9-ter - (Personale)

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene messo a disposizione di Umbria Salute e Servizi per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 8 e 9 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall’articolo 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Al personale messo a disposizione che svolge, in base all'organizzazione della società consortile, i ruoli previsti dal d.lgs. 50/2016 si applicano gli incentivi previsti dall'articolo 113 del medesimo d.lgs., nel rispetto delle modalità ivi indicate.

3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente."

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