Articolo modificato dall'art. 41, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 8; dall'art. 35, comma 1, della L.R. 27/12/2018, n. 14; dall’art. 12, comma 1, della L.R. 08/03/2021, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/08/2021, n. 13, così recitava:

"Art. 9 - (Centrale regionale di acquisto)

1. La società consortile Umbria Salute e Servizi svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. La società consortile Umbria Salute e Servizi è centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. La società consortile Umbria Salute e Servizi per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, si articola in due sezioni:

a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;

b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.

4. Attraverso le sezioni indicate al comma 3, lettere a) e b), la Regione intende assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, di quelle degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e di quelle del Servizio sanitario regionale, perseguendo:

a) la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi e lavori;

b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;

c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.

5. La società consortile Umbria Salute e Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale centrale di acquisto è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. Le funzioni di CRAS e CRA terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti e del loro monitoraggio restano di competenza delle amministrazioni per conto delle quali l'appalto è stato espletato."

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