Articolo abrogato dalla L.R. del 06/05/2013, n. 10. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15. (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere) - 1. Coloro che intendono partecipare alle fiere debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, o entro il maggior termine disposto dai Comuni, istanza di concessione di posteggio per i giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per il quale fa fede la data di timbro postale.

2. I Comuni, decorso il termine per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) altri criteri eventualmente disposti dal Comune;

c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

3. Qualora il Comune abbia ripartito i posteggi delle fiere in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano i posteggi per quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

4. La graduatoria di cui al comma 2 è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

5. I Comuni possono prevedere che le domande di partecipazione per una stessa fiera o per più fiere siano valide anche per più edizioni consecutive.

6. I Comuni possono prevedere che, per una medesima fiera, la graduatoria abbia validità fino ad un massimo di quattro anni consecutivi. In ogni caso le concessioni di posteggio sono valide per i soli giorni di svolgimento di ciascuna edizione.

7. Al fine di incrementare gli scambi economici e culturali, i Comuni possono riservare in una fiera alcuni posteggi, in numero non superiore al cinque per cento del totale, ad operatori stranieri sulla base di intese con Istituzioni di altri Paesi che prevedano l'analoga partecipazione di operatori locali in proprie manifestazioni similari. L'individuazione degli operatori locali da inviare all'estero è effettuata dal Comune tra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria della fiera locale di cui trattasi, sulla base di criteri concordati con le Associazioni di categoria.”

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