Articolo abrogato dalla L.R. del 06/05/2013, n. 10. L’articolo 10 così recitava: “Art. 10. (Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche) - 1. Al fine di garantire un più equilibrato sviluppo del settore commerciale, la Giunta regionale può, sulla base degli indirizzi generali programmatici, disporre la contemporanea sospensione del rilascio di autorizzazioni di tipo B da parte dei Comuni ovvero limiti massimi annuali al loro rilascio.

2. Per l'ampliamento delle fiere e mercati già esistenti, o l'istituzione di nuovi, i Comuni possono incrementare il rapporto tra il numero totale dei posteggi utilizzabili e la superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in sede fissa, nel limite massimo del 15 per cento per ciascun anno solare. Il numero totale dei posteggi utilizzabili è ottenuto moltiplicando il numero di posteggi di ciascuna fiera o mercato per il numero di volte in cui esso si svolge nell'anno e sommando tutti i valori così ottenuti a livello comunale.”

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