Articolo abrogato dalla L.R. del 29/02/2008 n. 13. L'articolo 28 così recitava: "1. L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di qualsiasi importo si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere ulteriori articolazioni degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore conformità fra gli strumenti contabili e quelli di programmazione, nonché una migliore individuazione dei tempi di realizzazione delle opere stesse.

3. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici, per almeno trenta giorni consecutivi, ed altresì mediante pubblicazione sul profilo del committente.

4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 gli interessati possono presentare le proprie osservazioni, secondo le modalità disciplinate dalla stazione appaltante. La stazione appaltante tiene conto delle osservazioni presentate ai fini dell’approvazione definitiva.

5. Restano ferme, per quanto non diversamente disposto ai sensi del presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006."

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