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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 75 - Sostituzione dell’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
1. L´articolo 40 quinquies della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) è sostituito dal seguente:
“Art. 40 quinquies - Sospensione e revoca
1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:
a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.
2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della decadenza di cui all’articolo 108.
3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
b) in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 40 bis, comma 3.”.
Art. 76 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
1. Al comma 2 bis dell’articolo 77 della l.r. 28/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per quanto concerne i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”), nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante.”.
Art. 77 - Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 104 della l.r. 28/2005 dopo le parole: ”capi V,” sono aggiunte le seguenti: “V bis,”."
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