Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 08/09/2017, n. 50, così recitava:

“1. Sono soggetti a SCIA:

a) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;

b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98;

c) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;

d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

e) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire.”

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