Comma abrogato dalla L.R. 08/07/2016, n. 43, così recitava:

“Art. 253 (Modifiche alla l.r. 5/2010) — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 5/2010 è inserito il seguente:

“3-bis. Non sono computate nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica le addizioni consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, purché non costituisca un’ulteriore unità abitativa.”.”

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