Articolo abrogato dalla L.R. 22/11/2019, n. 69.

L’articolo 161 così recitava:

“Art. 161 - Verifica delle strutture

1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 160, è effettuata dal progettista dell’opera tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell’intera struttura.

2. Gli accertamenti sugli elementi resistenti dell’intera struttura di cui al comma 1, sono compiuti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l’esclusione dell’azione del vento.”

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