Articolo abrogato dalla L.P. 03/04/2015, n. 7.

L’articolo 30 così recitava:

“Art. 30 - Servizi e uffici

1. I servizi costituiscono le strutture di secondo livello della Provincia. I servizi sono individuati da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definiscono la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della direzione generale della Provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati. Ai servizi sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi nell'ambito delle competenze attribuite alla direzione generale della Provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate dalla Giunta provinciale per l'esercizio delle loro competenze nonché per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. I servizi possono articolarsi in uffici; a ciascun servizio è preposto personale con la qualifica di dirigente.

2. Gli uffici costituiscono le strutture di terzo livello della Provincia. Gli uffici sono individuati da deliberazioni della Giunta provinciale che ne definiscono la denominazione e le competenze, nell'ambito della direzione generale della Provincia, dei dipartimenti e dei servizi. Gli uffici sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale per la gestione di specifici settori nell'ambito delle competenze delle strutture di cui costituiscono l'articolazione, anche per assicurare adeguato supporto tecnico o specialistico tra cui, in particolare, la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

3. L'avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici. All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; al predetto personale spetta una specifica indennità omnicomprensiva definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della Provincia nel rispetto della legislazione statale in materia.”

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