Articolo abrogato dalla L.P. 03/04/2015, n. 7.

L’articolo 28 così recitava:

“Art. 28 - Organizzazione del sistema pubblico della Provincia

1. L'organizzazione della Provincia è costituita da:

a) direzione generale della Provincia;

b) dipartimenti;

c) avvocatura della Provincia;

d) agenzie.

2. Fanno parte del sistema pubblico della Provincia gli enti pubblici strumentali provinciali e le società controllate dalla Provincia.

3. Le agenzie costituiscono articolazioni dei dipartimenti o della direzione generale e possono essere, a loro volta, articolate in servizi e uffici. L'atto organizzativo previsto dall'articolo 32, comma 2, definisce il livello dell'agenzia. Nelle agenzie di secondo livello il dirigente dell'agenzia è comunque sovraordinato ai dirigenti delle strutture e degli incarichi in cui essa si articola.

4. Negli enti pubblici strumentali provinciali, inoltre, i rispettivi ordinamenti possono prevedere una direzione generale equiparata a dipartimento.”

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