Articolo abrogato dalla L.P. 27/11/2009, n. 15.

L’articolo 20 così recitava:

“Art. 20 - Ulteriori disposizioni in materia di statuti delle comunità

1. Qualora nel territorio di una comunità tutti i consigli comunali approvino uno statuto che lo preveda, i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 19 si applicano, in quanto compatibili, anche alla medesima comunità.

1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, ferma restando la previsione di idonee forme di partecipazione dei comuni all'attività di governo, lo statuto della comunità può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea, alla quale si applicano, in quanto compatibili e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 19, comma 4, lettera a), le disposizioni regionali sull'elezione diretta del sindaco e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti della provincia di Trento.”

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