Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L.P. 30/07/2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 21, così recitava:

“04. L'analisi prevista dal comma 02 è effettuata anche ai fini dell'istituzione di un nuovo servizio pubblico da gestire in regime di esclusiva o in occasione della modifica delle relative modalità di gestione. In assenza della suddetta analisi, non è possibile procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi della legislazione provinciale in materia. Per i servizi pubblici, diversi da quelli di cui al comma 01, già gestiti in regime di esclusiva alla data di entrata in vigore di questo comma, entro il 31 dicembre 2012, se il valore economico del servizio è pari o superiore a 200.000 euro annui, gli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti valutano comunque il mantenimento del regime di esclusiva, secondo quanto previsto dal comma 02.”

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