Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L.P. 30/07/2012, n. 17, a decorrere dal 1° agosto 2012, e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 21, così recitava:

“02. I servizi pubblici d'interesse economico diversi da quelli previsti dal comma 01 sono assunti e gestiti in regime di esclusiva quando tale regime garantisce maggiori benefici alla comunità locale sotto il profilo dell'universalità e accessibilità del servizio rispetto al regime di libero mercato. In questo caso la gestione in regime di esclusiva è motivata sulla base di un'analisi comparativa che considera, in particolare, gli specifici obblighi di servizio pubblico e universale e le peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. La delibera avente ad oggetto la suddetta analisi è resa pubblica sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.”

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