Articolo aggiunto dall’art. 23, comma 1, della L.P. 13/11/2014, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.P. 06/07/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 17-novies - Ulteriori disposizioni

1. Le modalità per l'attuazione di questo capo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per quanto non previsto da questo capo si applica, se stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 1, la normativa regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.”

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