Comma abrogato dalla L.P. 28/03/2009, n. 2.

Il comma 1 dell’articolo 38 così recitava:

“1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 29, comma 4, e dall'articolo 30, o fino alla diversa data da questi stabilita, restano ferme l'articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29 e 30, gli atti concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente normativa nelle materie di competenza del servizio foreste e fauna, del servizio parchi e conservazione della natura e del servizio sistemazione montana spettano in ogni caso al dirigente generale del dipartimento in cui i predetti servizi sono ricompresi.”

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