Articolo abrogato dalla L.P.Bolzano del 23/07/2007. L'articolo 25 così recitava: " 1. Per la determinazione del fabbisogno di pubblici esercizi, esclusi gli spacci interni, le mense aziendali e le case per ferie, il sindaco sente il parere della commissione costituita in ogni comune, per la durata di un quinquennio, con deliberazione consiliare, che si compone:  a) dal sindaco medesimo, o dall'assessore da questi delegato, con funzioni di presidente;  b) da due membri designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria più rappresentative;  c) da due persone designate dalle associazioni dei lavoratori di categoria che non abbiano un rapporto di dipendenza dalle due persone di cui alla precedente lettera b);   d) dal tecnico comunale membro della commissione edilizia comunale;  e) dal presidente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, o dal rappresentante da questi designato, nei comuni in cui questi organismi sono costituiti.  2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio comunale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un impiegato dallo stesso delegato.  3. La commissione si riunisce validamente con la presenza di due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  4. Ai fini della determinazione del fabbisogno di esercizi pubblici sono considerate, in relazione alla categoria tipologica di riferimento:   a) l'approvvigionamento nell'area in questione, avuto riguardo al numero e al tipo degli esercizi esistenti;  b) le esigenze della popolazione residente e fluttuante;  c) le direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 26;   d) le direttive di adeguamento del comune di cui all'articolo 27;  e) l'ubicazione, dimensione e dotazione dell'esercizio;  f) la data di presentazione delle domande, in caso di richieste equivalenti.  5. La mancata adesione al parere della commissione deve essere congruamente motivata nel rispetto delle direttive di cui ai successivi articoli 26 e 27. 6. La commissione comunale per i pubblici esercizi è sentita altresì in occasione della prima deliberazione delle direttive comunali di adeguamento di cui all'articolo 28, comma uno, della classificazione degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 34, e dell'approvazione della denominazione degli esercizi di cui all'articolo 36."

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