Articoli prima inseriti dalla L.P. 19/05/2003, n. 9 e poi abrogati dalla L.P. 24/09/2019, n. 8, così recitavano:

“Art. 53-ter. (Ambito di applicazione)

1. L'esame di maestro può essere sostenuto per le professioni del settore alberghiero che vengono stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Presupposto per l'ammissione alla formazione di maestro nel settore alberghiero è l'esistenza del relativo profilo professionale. Tale profilo professionale è approvato dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

 

Art. 53/quater. (Ammissione agli esami)

1. All'esame di maestro nel settore alberghiero è ammesso chi:

a) attesti un'esperienza professionale di almeno tre anni maturata nel periodo successivo all'esame di fine apprendistato o di qualifica professionale, oppure

b) attesti un'esperienza professionale di almeno sette anni nell'attività oggetto dell'esame.

2. Ai fini del computo dell'esperienza professionale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono valutate come anno intero le occupazioni stagionali della durata non inferiore a otto mesi all'anno.

3. All'esame di gestione aziendale è ammesso chi attesti di essere in possesso del diploma di fine apprendistato o di qualifica professionale o chi attesti un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'attività relativa.

4. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.

5. La richiesta di ammissione agli esami va presentata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

6. L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.

 

Art. 53-quinquies. (Parti dell'esame di maestro)

1. L'esame di maestro nel settore alberghiero si articola nelle seguenti quattro parti:

a) gestione aziendale;

b) pedagogia della formazione;

c) teoria professionale;

d) pratica professionale.

 

Art. 53-sexies. (Esami)

1. I programmi d'esame vengono approvati dall'assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d'esame.

2. I candidati/Le candidate possono sostenere l'esame in lingua tedesca o italiana.

3. Le parti dell'esame di maestro già sostenute decadono, se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

4. L'esame di maestro s'intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall'assessore/assessora competente.

 

Art. 53-septies. (Commissioni d'esame)

1. La commissione d'esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un' insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da due esperti/esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, dei/delle quali almeno uno/una dovrà essere un datore/una datrice di lavoro del settore alberghiero.

2. Per la teoria professionale nonché la pratica professionale la commissione è così composta:

a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un' insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

b) da un maestro/una maestra nell'attività oggetto dell'esame o da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

c) da un esperto/un' esperta nella relativa attività.

3. Le commissioni d'esame vengono nominate dall'assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei/delle componenti di cui al comma 2, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

4. Per i lavori di preparazione e di correzione nell'ambito degli esami, l'Ufficio provinciale apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni/esperte esterne. N21

 

Art. 53-octies. (Esonero da esami)

1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d'esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione corrispondente ai contenuti previsti dal programma d'esame.

2. L'esonero è disposto dal competente direttore/dalla direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d'esame. I pareri delle commissioni d'esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d'esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle disposizioni normative che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione d'esame di cui al comma 2.

 

Art. 53-novies. (Corsi di preparazione)

1. Alla parte "gestione aziendale" del corso e dell'esame di maestro, su richiesta, possono essere ammesse anche le persone che vantino una quadriennale attività professionale nell'amministrazione di un'impresa.”

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