Articolo abrogato dalla L.P.Bolzano del 23/07/2007. L'articolo 27 così recitava: "1. I comuni con un numero di abitanti superiore a 3000 rilevano la consistenza della rete degli esercizi pubblici esistenti e deliberano, entro sei mesi dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 26, e nel rispetto delle stesse, specifiche direttive di adeguamento per lo sviluppo del settore nei rispettivi territori di competenza, con le quali determinano, per categorie tipologiche o per tipologie, la capacità massima di erogazione degli esercizi che, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, può essere ammessa nelle singole località o frazioni."

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