Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 11. L’articolo 41 così recitava: “Art. 41. (Riposo settimanale) - 1. Il Presidente della Provincia può determinare un numero minimo o massimo di giorni di riposo per settimana. Parimenti può prevedere deroghe alla regola generale del riposo settimanale.

2. I giorni di riposo settimanale sono fissati dal sindaco, sentiti i rappresentanti locali dell’associazione professionale del settore alberghiero maggiormente rappresentativa. In ogni caso sarà cura del sindaco garantire un servizio di somministrazione continuo e adeguato.”

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