Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 11. L’articolo 19 così recitava: “Art. 19. (Motivi discrezionali di diniego) - 1. Fermi restando comunque i requisiti soggettivi richiesti dalla legge dello Stato, la licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere negate a discrezione dell'autorità competente a coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico o delitti contro le persone commessi con violenza per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità.

2. La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere revocate, qualora uno dei motivi di cui al comma precedente sopraggiunga o venga a risultare dopo il rilascio delle stesse.”

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