Articolo sostituito dalla L.P. 09/01/2003, n. 1, dalla L.P. 23/07/2007, n. 6 e infine abrogato dal D. Pres. P. 05/02/2016, n. 8.

L’articolo 34 così recitava:

“Art. 34 (Gestione dei fondi)

1. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all’articolo 33:

a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari di cui all’articolo 19;

b) i contributi versati ai sensi dell’articolo 33, comma 3;

c) i versamenti disposti ai sensi dell’articolo 33, comma 2, per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 33.

2. Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell’articolo 33. Il pagamento delle spese viene effettuato a mezzo di funzionario delegato, come per gli altri lavori in economia di cui alla presente legge.

3. Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.”

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