Articolo prima inserito dalla L.P. 23 dicembre 2005, n. 13 e poi abrogato dalla L.P. 23/12/2015, n. 18 così recitava:

“Art. 1/bis (Misure di contenimento della spesa pubblica) — 1. Al fine di assicurare il concorso della Provincia alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta provinciale impartisce alle strutture della Provincia, agli enti da essa dipendenti e a quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento, a quelle per incarichi esterni per studi, consulenze e ricerche, per acquisto e gestione di automezzi nonché per missioni di servizio.

1/bis) Comma prima inserito dalla L.P. 9 aprile 2009, n. 1 e poi abrogato dalla L.P. 07/04/2014, n. 1.

2. Il rispetto da parte degli enti delle istruzioni di cui al comma 1 deve essere evidenziato da parte degli organi di controllo contabile nei processi verbali delle sedute dei relativi organi collegiali.

3. Comma aggiunto dalla L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e poi abrogato dalla L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

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