Articolo abrogato dalla L.P. 17/12/2015, n. 16. L’articolo 6/bis così recitava:

Art. 6/bis (Razionalizzazione degli acquisti provinciali)

1. 1. Entro il 31 dicembre 2009 la Provincia autonoma di Bolzano, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza della pubblica amministrazione nonché i principi di trasparenza, di libera concorrenza, apertura dei mercati e di razionalizzazione della spesa pubblica, attiva, in armonia con le normative comunitaria, nazionale e provinciale, un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate e altri strumenti telematici per l’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. In particolare sono introdotti:

a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni, lavori e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni;

b) procedure telematiche di acquisto di beni, lavori e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico provinciale;

c) la pubblicazione di tutti gli incarichi assegnati, affinché tutte le imprese partecipanti alla gara possano prenderne visione.

1-bis. L’utilizzo del sistema telematico è facoltativo nei seguenti casi:

a) procedure in economia mediante amministrazione diretta;

b) spese economali di modico valore, con ciò intendendosi i servizi e le forniture di beni di valore pari o inferiore a 1.500,00 euro, al netto di I.V.A.

2. La modalità inerente alla gestione centralizzata degli acquisti di beni, lavori e servizi è adottata con particolare riferimento alla fornitura di prestazioni standardizzate e fungibili.

3. Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.

4. Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale possono utilizzare il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.”

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