Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, della L.P. 27/01/2017, n. 1; modificato dall’art. 5, comma 1, della L.P. 09/07/2019, n. 3 e, successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.P. 16/06/2023, n. 11.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.P. 16/06/2023, n. 11 la disposizione acquista efficacia il 01/07/2023.

Il comma così recitava:

“2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle relative finalità.”

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