Articolo inserito dalla L.P. 12/07/2016, n. 15 e abrogato dalla L.P. 09/07/2019, n. 3 a decorrere dal 01/01/2020.

L’articolo 53-bis così recitava:

“Art. 53-bis - Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche

1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall’assessore/assessora competente in materia di urbanistica.”

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