Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Deliberata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili interessati si possono far valere non più sui medesimi, ma sull’importo dovuto per la restituzione. L’ente competente notifica entro 60 giorni la delibera di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario al momento della revoca stessa. In caso di controversie, il relativo importo rimane depositato presso il tesoriere dell’ente fino alla definizione delle stesse. L’ente assegnante può pagare il relativo importo verso prestazione di una garanzia ritenuta idonea.
3. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati devono avviare la procedura di revoca, con riserva d’intervento sostitutivo ai sensi dell’ordinamento dei comuni.
4. In caso di revoca dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 50, allegata tabella A, lettere a), b) o c), il prezzo dovuto all’assegnatario per la restituzione dell’immobile è pari a quello corrisposto dal medesimo in sede di assegnazione. L’importo per le eventuali opere di urbanizzazione o per gli eventuali edifici ivi realizzati consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell’ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca. Dagli importi di cui sopra vanno detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi da enti pubblici per l’acquisizione e l’apprestamento dell’immobile e la costruzione degli edifici, così come il 30 per cento del valore di mercato stimato, a titolo di sanzione, per il mancato rispetto di quanto dichiarato nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 49, comma 4.
5. L’ente assegnante può procedere alla revoca dell’assegnazione anche in caso di cessazione dell’attività o di interruzione dell’attività per più di due anni, ai sensi dell’articolo 50, allegata tabella A, lettera d), se l’interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell’impresa. In tal caso il prezzo dovuto all’impresa interessata per la restituzione dell’immobile nonché per gli eventuali edifici già esistenti sull’immobile al momento dell’assegnazione è pari a quello corrisposto dalla medesima in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall’Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. L’importo per le opere di urbanizzazione o per gli edifici eventualmente costruiti consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell’ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca dell’assegnazione. Dall’importo così determinato vanno detratti a titolo di sanzione, per il mancato utilizzo dell’immobile assegnato, gli importi che l’impresa interessata avrebbe dovuto pagare all’ente assegnante in caso di vendita dell’immobile stesso al momento dell’interruzione dell’attività, nonché i vantaggi economici di qualunque genere concessi da enti pubblici per la realizzazione degli edifici.
6. Qualora il terreno assegnato non sia stato edificato, l’ente competente per la zona produttiva su richiesta motivata del proprietario può revocare l’assegnazione senza applicare alcuna sanzione. Il prezzo dovuto per la restituzione è pari a quello corrisposto in sede di assegnazione, dal quale vengono detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi da enti pubblici.”
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