Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 10. La modifica entra in vigore dal 6/10/2013. L’articolo 49 così recitava: “Art. 49 (Assegnazione degli immobili) - 1. Gli enti competenti per le aree produttive provvedono all’assegnazione degli immobili ad imprese singole o costituite in consorzio. Gli immobili vengono assegnati alle imprese per l’esercizio delle rispettive attività aziendali.

2. L’assegnazione può avvenire in proprietà, con diritto di superficie, in concessione o in locazione.

3. L’assegnazione avviene secondo i criteri stabiliti dall’ente assegnante. Nelle zone produttive d’interesse comunale, l’assegnazione avviene con deliberazione della giunta comunale. Nelle zone produttive d’interesse provinciale, l’assegnazione avviene con deliberazione della Giunta provinciale su proposta di un apposito comitato assessori nominato dalla stessa.

4. L’assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte dell’impresa assegnataria di un atto unilaterale d’obbligo. L’impresa assegnataria si obbliga:

a) a iniziare l’attività dichiarata entro il termine previsto e a comunicare l’inizio dell’attività sull’immobile assegnato;

b) a corrispondere il prezzo di assegnazione stabilito ai sensi dell’articolo 49-bis e a rispettare i termini previsti per il pagamento;

c) a rispettare gli obblighi di legge di cui all’articolo 49-ter;

d) nel caso di inosservanza degli obblighi di legge, ad adempiere alle sanzioni di cui all’articolo 50;

e) a presentare una cauzione per eventuali danni alle infrastrutture;

f) a rispettare eventuali particolari condizioni per l’immobile, il suo utilizzo, il progetto di costruzione o l’attività d’impresa.

5. Nel caso di assegnazione a favore di un’impresa individuale, se l’assegnatario vive in comunione legale dei beni, l’assegnazione è subordinata all’espressa rinuncia da parte del coniuge, nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4, che l’immobile oggetto di assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un immobile può:

a) essere assegnato ad un’impresa di locazione finanziaria, che nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4 si obbliga a realizzare impianti aziendali e a darli in locazione a imprese;

b) essere assegnato ad un’impresa che controlla in misura non inferiore al 51 per cento una società che esercita attività ammessa in zona produttiva nell’immobile da assegnare o che è controllata, nella stessa misura, dalla società operativa ovvero collegata con la stessa in modo tale che esista una coincidenza dell’assetto societario di almeno il 51 per cento. Qualora non vengano rispettati gli obblighi assunti con l’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4, tutte le imprese coinvolte rispondono in solido per le sanzioni.

7. L’ente assegnante può provvedere all’assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio. Qualora il proprietario dell’immobile da permutare abbia messo lo stesso regolarmente a disposizione di un terzo per l’esercizio di un’attività produttiva, al proprietario può essere trasferito, tramite permuta, un immobile libero da vincoli, con contemporanea assegnazione dell’immobile acquistato all’esercente l’attività produttiva.

8. Qualora l’assegnazione sia disposta con diritto di superficie, in concessione o in locazione, l’ente assegnante può richiedere una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi di cui al comma 4.

9. La deliberazione di assegnazione costituisce titolo per l’iscrizione del diritto di proprietà o del diritto di superficie nel libro fondiario. In base alla deliberazione vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell’immobile assegnato, il vincolo di destinazione d’uso per insediamenti produttivi, gli obblighi previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 49-ter e la responsabilità solidale di cui all’articolo 50, comma 2. Il vincolo di destinazione d’uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. In tal caso l’ente assegnante provvede anche alla cancellazione dell’annotazione nel libro fondiario.

10. Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni senza previo esproprio di cui all’articolo 46, comma 3. Si può prescindere anche dall’assegnazione in presenza di un immobile, destinato a un impianto ammesso in zona produttiva e che già veniva utilizzato a scopo produttivo, che non è stato espropriato.”

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