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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 11 - Centro operativo regionale
1. La Giunta regionale provvede a garantire il costante funzionamento di un centro operativo per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di competenza regionale con compito di assicurare il collegamento col comitato regionale per la protezione civile e le Prefetture e gli enti locali in modo da consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del soccorso.
2. Con atto successivo e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale provvederà ad istituire, ai sensi e con le procedure della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il servizio regionale di protezione civile, con compiti di organizzazione, coordinamento ed attuazione di tutti gli interventi di protezione civile a livello regionale. Il numero dei servizi e dei settori, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, è incrementato rispettivamente di una e due unità.
3. Al verificarsi dell'evento calamitoso si provvede con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente all'assegnazione temporanea, in aggiunta al personale stabilmente assegnato, di personale da altri uffici al centro operativo con specificazione dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle specializzazioni necessarie in relazione all'evento verificatosi.
4. In relazione alle necessità derivanti da particolari eventi il centro può avvalersi, ai sensi della vigente normativa regionale, di personale retribuito a convenzione, ovvero della consulenza di esperti esterni all'Amministrazione.
5. Il centro operativo regionale provvede:
a) ad acquisire dalle autorità locali i dati circa la situazione di pericolo venutasi a determinare, la natura dell'evento calamitoso e la zona colpita e gli elementi necessari per una prima valutazione dei danni;
b) a fornire alle autorità competenti le indicazioni e i dati utili per le operazioni di soccorso;
c) ad individuare gli interventi di competenza regionale per il soccorso e la ricostruzione ed alla istruzione dei relativi atti, da proporre agli organi regionali competenti;
d) ad assicurare, in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 8, la direzione unitaria degli interventi regionali di soccorso ed il coordinamento con gli interventi degli enti locali e delle associazioni di volontariato.”
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