Termine prorogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 18/01/2021, n. 1 con conseguente reviviscenza della disciplina del capo I del titolo II della presente legge, così come modificata dalla L.R. 18/01/2021, n. 1, che mantiene la sua vigenza sino al 31 dicembre 2023.

La Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, della L.R. 18/01/2021, n. 1.

Il termine era già stato prorogato dall’art. 1, comma 1 della L.R. 24/06/2020, n. 17 al 31 dicembre 2020; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 20/12/2019, n. 22 al 30 giugno 2020; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 21/06/2019, n. 8 al 31 dicembre 2019; dall’art. 1, comma 1 della L.R. 14/12/2017, n. 26 al 30 giugno 2019; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 07/12/2016, n. 33 al 31 dicembre 2017.

Inizialmente il termine era fissato al 31 dicembre 2016.

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