Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 17 - (Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 22 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 bis»;

b) al comma 6 dell’articolo 27, dopo le parole «in forma itinerante» sono aggiunte le seguenti: «di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 22» e le parole «e con la confisca delle attrezzature e della merce» sono soppresse;

c) dopo il comma 6 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 22, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.»;

d) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 85 le parole «il rilascio delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l’adozione dei provvedimenti relativi»;

e) il comma 1 dell’articolo 95 è sostituito dal seguente:

«1. L’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati motivi, che devono essere comunicati al comune prima del termine dell’originaria scadenza.»;

f) il comma 2 dell’articolo 95 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more dell’approvazione del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, l’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune rilasciata su motivata richiesta del titolare.»;

g) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 100 le parole «non autorizzata» sono soppresse e dopo le parole «dell’impianto» sono aggiunte le seguenti: «con modalità non conformi a quanto previsto dal provvedimento di cui all’articolo 95, comma 1».”

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