Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 6 - (Modifiche alla l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo 51, dopo le parole «delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e dell’interscambio applicativo»;

b) al comma 1 dell’articolo 51 le parole «favorendo l’utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa» sono sostituite dalle seguenti: «favorendo l’utilizzo di modulistiche condivise e compilabili on-line e servizi informativi interoperabili anche in cooperazione applicativa»;

c) alla rubrica dell’articolo 52 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in chiave di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni»;

d) al comma 1 dell’articolo 52 le parole «agli artt. 50 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli artt. 50, 52 e 68 comma 3» e le parole «adotta determinazioni in ordine alla definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto» sono sostituite dalle seguenti: «adotta determinazioni in ordine alla individuazione delle basi di dati regionali e del SIREG da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto attraverso il portale regionale open data dedicato»;

e) dopo il comma 1 dell’art. 52 è inserito il seguente:

«1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i dati consiliari da pubblicare sul portale regionale open data dedicato.»;

f) il comma 2 dell’articolo 52 è abrogato;

g) dopo il comma 2 dell’articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. I criteri per l’individuazione degli insiemi di dati da pubblicare in open data devono tenere conto degli obblighi posti dalle norme vigenti e consentire una valutazione dell’utilità delle informazioni per un possibile riutilizzo da parte di cittadini, imprese e associazioni, sia per la semplice consultazione sia per una loro rielaborazione anche per fini commerciali.

2 ter. Al fine di attivare una collaborazione con tutti gli enti lombardi interessati alla diffusione e al riuso di dati aperti, la Giunta regionale mette a disposizione di tutte le amministrazioni il portale regionale open data dedicato, il supporto tecnico e le conoscenze necessarie, allo scopo di realizzare un unico punto di riferimento regionale ove reperire i dati aperti della Lombardia.

2 quater. La Giunta promuove anche lo sviluppo di servizi di interscambio dati tra le amministrazioni pubbliche lombarde e con lo Stato, allo scopo di favorire la circolazione di dati e informazioni utili per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici erogati e il monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio.»;

h) dopo l’articolo 52 sono inseriti i seguenti:

«Art. 52 bis - (Riuso dei programmi informatici)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità.

2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche realizzati dalle amministrazioni pubbliche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.

3. Il catalogo è pubblico.

4. La Giunta regionale consente l’inserimento all’interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.


Art. 52 ter - (Interventi per la crescita digitale)

1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico-specialistico per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e per l’attuazione del codice dell’amministrazione digitale, in particolare per la predisposizione di bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture ICT, per la razionalizzazione dei data center, per la gestione del sistema informativo integrato di contabilità e per la gestione del patrimonio informativo.

2. Per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, il data center della Regione è a disposizione degli enti locali e di altri soggetti pubblici sulla base di specifici accordi.


Art. 52 quater - (Ecosistemi digitali della Lombardia)

1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per operatori pubblici e privati.»;

i) il comma 2 dell’articolo 53 è abrogato;

j) la lettera c) del comma 10 dell’articolo 55 è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 7/2012 dal comma 1, previsti in 950.000,00 euro per l’anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» – Titolo II «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

3. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 alle spese di cui al comma 2 si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione.”

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