Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 4 - (Modifiche all’art. 18 della l.r. 19/2008)

1. All’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un’unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

b) al comma 5 dell’articolo 18 dopo le parole «garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune» sono aggiunte le seguenti: «Le sedute del Consiglio dell’unione sono pubbliche.».”

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