Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 1 - (Modifiche all’art. 6 della l.r. 2/2003)

1. All’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

«a bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l’autorità procedente e l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica;»;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c bis) reca, in allegato, l’area oggetto dell’intervento nel caso in cui l’accordo di programma comporti variante urbanistico/territoriale.»;

c) al comma 9 dopo le parole «ed esercita i poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti: «avvalendosi del commissario ad acta di cui al comma 9 ter.»;

d) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9 bis. Il collegio di vigilanza delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E’ richiesta l’unanimità per approvare modifiche all’accordo di programma.

9 ter. Il collegio di vigilanza, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte degli enti locali nel compimento di atti, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il collegio di vigilanza, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell’ente inadempiente.»;

e) al comma 10 il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Qualora l’accordo di programma comporti modifiche ai piani territoriali regionali, il Consiglio regionale approva tali modifiche se riguardano piani di sua competenza.»;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. Qualora l’accordo comporti variante urbanistico/territoriale deve essere pubblicato in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).»;

g) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1. Qualora l’accordo di programma comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, ad un’unica procedura di valutazione ambientale strategica.»;

h) dopo il comma 11.1 è inserito il seguente:

«11.1.1. Se l’accordo di programma, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, non è eseguito nella sua interezza, può essere dichiarato concluso con voto unanime del collegio di vigilanza nei casi in cui siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni sottoscrittrici.

Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni previsti nell’accordo di programma, la variante urbanistico/territoriale derivante dall’accordo di programma decade.».”

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