Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 8 - (Modifica alla l.r. 26/2014)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) è apportata la seguente modifica:

a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - (Aree sciabili ed aree sciabili attrezzate)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, delimita, su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, le aree sciabili quali aree geografiche finalizzate all’esercizio degli sport sulla neve.

2. La Giunta regionale individua, nell’ambito delle aree di cui al comma 1, su proposta delle comunità montane, le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

3. L’individuazione delle aree di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell’area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario Bollettino del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall’articolo 1032 del codice civile.

4. Nell’ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l’apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica, delle caratteristiche tecniche delle piste definite dal regolamento di cui al comma 13 e in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Copia dell’autorizzazione all’apprestamento è trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della costituzione e dell’aggiornamento dell’elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

5. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all’apprestamento, si distinguono in:

a) piste da discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;

b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;

c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve, incluse le evoluzioni acrobatiche con gli sci o snowboard.

6. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola per la pratica degli sport cui sono destinate, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.

7. La comunità montana autorizza l’apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:

a) la conformità all’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 4;

b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all’uso della pista;

c) l’istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;

d) l’istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 10, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l’estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;

e) l’avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;

f) la predisposizione di spazi per l’esposizione, in modo ben visibile e chiaro, delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.

8. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.

9. Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, all’esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell’accesso, come specificato nel regolamento. In particolare precludono l’accesso alla pista in caso di pericolo.

10. Gli addetti al servizio di soccorso prestano i primi soccorsi e trasportano gli infortunati fino ad affidarli agli ordinari servizi di soccorso.

11. L’utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all’omologazione rilasciata dalla FISI, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).

12. La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale.

13. La Giunta regionale definisce con regolamento:

a) la documentazione da allegare alla proposta di delimitazione dell’area sciabile e alla proposta di individuazione dell’area sciabile attrezzata;

b) le caratteristiche tecniche delle piste;

c) la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell’autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;

d) i requisiti dei direttori delle piste;

e) i compiti degli addetti al servizio piste;

f) i requisiti degli addetti al servizio soccorso;

g) le modalità di utilizzo delle piste da sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.”.”

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