Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 5 - (Modifica alla l.r. 1/2012)

1. Alla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera e) del comma 2 bis dell’articolo 32 è sostituita dalla seguente:

“e) prevede, nei casi in cui non risulti necessaria un’attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per l’effettuazione.”.”

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