Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2016, n. 34.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - (Misure di razionalizzazione degli enti del sistema regionale)

1. Al fine di una più efficace valorizzazione del territorio lombardo, la Regione avvia un percorso di razionalizzazione degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007). La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative di integrazione tra gli enti partecipati dalla Regione, tenuto conto delle specifiche finalità istituzionali. La Giunta regionale informa preventivamente delle iniziative di integrazione promosse ai sensi del precedente periodo, con cadenza annuale, la commissione competente in materia di programmazione e bilancio. La commissione esprime parere sull’informativa della Giunta.”

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