La Sent. Corte Cost. 19/02/2024, n. 19 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “e, comunque, in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro”.

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