Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 76-bis così recitava: “Articolo 76 bis. - (PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa) - 1. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, approvato a norma dell'articolo 76, comma 1, lettera b) n. 2, e della l.r. 39/1984, può essere sviluppato mediante la successiva emanazione di atti di specificazione settoriale. Tali specificazioni hanno i contenuti e sono assoggettate alla procedura stabilita per le specificazioni settoriali o di ambito del P.T.R., ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5.

2. Il Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Centrale Ligure ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa possono individuare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, ambiti ed interventi assoggettati a PUO di interesse regionale, da approvarsi mediante ricorso alla procedura dell'Accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.

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