Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 46 così recitava: “Articolo 46 - (Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale) - 1. Il procedimento di formazione del nuovo PUC, cui il Comune sia tenuto a norma del comma 2 od intenda ricorrere per apportarvi le varianti non riconducibili alle ipotesi previste dall'articolo 44, commi 2 e 7, è quello regolato dagli articoli 38, 39, 40 e 41.

2. Il Comune che risulti obbligato alla formazione del nuovo PUC per accertata inadeguatezza del piano vigente a norma dell'articolo 45, comma 4, deve procedere all'adozione del relativo progetto preliminare entro un anno dalla scadenza del decennio di approvazione del piano vigente.”

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