Articolo prima sostituito dalla L.R. 30/07/2012, n. 23 e poi abrogato dalla L.R. 07/12/2016, n. 32, così recitava:

Art. 28 - (Attestazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell’attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all’articolo 29. L’attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all’articolo 26, comma 2, lettera d), l’attestato di prestazione energetica deve riguardare l’intero immobile.

2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.

3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell’articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell’attestato.

4. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L’attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).

5. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

6. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:

a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull’edificio o sui sistemi tecnici per l’edilizia;

b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi.

7. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costibenefici rispetto al ciclo di vita economico.”

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