Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 21/04/1995, n. 32 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 1, della L.R. 19/04/2019, n. 3, così recitava:

"Articolo 39 - (Funzioni consultive per le aree naturali protette)

1. Nell'ambito del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 come modificata dalla legge regionale 12 marzo 1985 n. 11 è istituita la sezione competente in materia di aree naturali protette con compiti consultivi e propositivi in ordine agli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia e nei casi previsti dalla legge. In particolare tale sezione esprime pareri sulla classificazione delle aree protette sulla predisposizione della carta della natura sulla istituzione di nuove aree protette sui Piani e sui piani pluriennali socio - economici delle aree protette.

2. Nell'ambito del Comitato Tecnico per l'Ambiente è istituita la sezione competente in materia di assetto naturalistico del suolo geologia ambientale idrogeologia speleologia e carsismo con compiti consultivi propositivi in ordine agli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia. In particolare tale sezione esprime i pareri che le leggi regionali in materia attribuiscono alla Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l'Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/1985.

3. All'articolo 6 comma 1 della legge regionale 20/1980 come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/1985 dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti:

"aa) un esperto in botanica;

ab) un esperto in zoologia;

ac) un esperto agronomo;

ad) un esperto in ingegneria naturalistica;

ae) un esperto in scienze forestali;

af) un esperto in storia del territorio e della cultura materiale;

ag) un esperto in architettura;

ah) un esperto in urbanistica e pianificazione territoriale;

ai) un esperto in geologia;

al) un esperto in idrogeologia;

am) un esperto in carsismo designato dalla Società speleologica italiana e dal Club alpino italiano;

an) uno speleologo designato dalla Delegazione speleologica ligure".

Al comma 3 dello stesso articolo le parole "di cui alle lettere da l) a x)" sono sostituite da "di cui alle lettere da l) a an)." All'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge regionale 20/1980 come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/1985 le parole "due dipendenti" sono sostituiti dalle parole "tre dipendenti".

4. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/1980 è sostituito dal seguente:

"Il Comitato Tecnico per l'Ambiente è articolato in sei sezioni rispettivamente competenti per la trattazione degli affari relativi:

a) all'inquinamento atmosferico

b) all'inquinamento acustico

c) all'inquinamento delle acque

d) all'inquinamento del suolo

e) alla materia delle aree naturali protette

f) all'assetto naturalistico del suolo geologia ambientale idrogeologia speleologia e carsismo.

5. All'articolo 8 della legge regionale 20/1980 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 11/1985 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La sezione del Comitato Tecnico per l'Ambiente competente in materia di aree naturali protette è composta dal Presidente del Comitato da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere da aa) ad ai) dell'articolo 6.

4-ter. La sezione del Comitato Tecnico per l'Ambiente competente in materia di assetto naturalistico del suolo geologia ambientale idrogeologia speleologia e carsismo è composta dal Presidente del Comitato da uno dei membri di cui alla lettera b) dai membri di cui alle lettere al) am) e an) dell'articolo 6 e dai cinque esperti componenti del Comitato Tecnico regionale dell'autorità di bacino di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni."

6. All'articolo 1 comma 1 della legge regionale 24 agosto 1988 n. 43 le parole "di cui alle lettere da l) a x)" sono sostituite dalle parole "di cui alle lettere da l) a an)".

7. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 43/1988 le parole "di cui alle lettere da c) ad i)" sono sostituite dalle parole "di cui alle lettere da b) a k)".

8. Sono soppressi i pareri della Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l'Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/1985 previsti dalla legge regionale 30/1990 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e dalla legge regionale 4/1992 (tutela della fauna minore) salvo quelli previsti dall'articolo 5 comma 7 della legge regionale 4/1992 per cui si esprime la sezione assetto naturalistico del suolo integrata da un esperto in eco - etologia della fauna minore.

9. Fino alla nomina delle sezioni del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui al presente articolo continua ad operare la Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l'Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/1985 per la espressione dei pareri previsti dalle singole leggi e non soppressi dalla presente legge. Fino a tale data rimane in vigore l'integrazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14/1990."

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