Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2018, n. 15, così recitava:

“Articolo 79 - Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione della previgente L.R. 36/1997 continuano ad essere regolati dalle relative disposizioni, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 con riferimento ai PUC, nonché negli articoli 80 e 81.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni possono adottare il PUC secondo i contenuti della previgente L.R. 36/1997 in applicazione delle nuove procedure stabilite agli articoli 38 o 39 della L.R. 36/1997 come modificata dalla presente legge. Nell'ambito delle fasi del procedimento di approvazione del PUC previste in tali articoli viene assicurato l'adeguamento della relativa disciplina alle sopravvenute disposizioni di rilievo urbanistico - edilizio.

3. I procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della L.R. 36/1997:

a) ove siano già stati conseguiti la positiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP, sono conclusi in applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 4 e seguenti del previgente articolo 40 della L.R. 36/1997;

b) ove non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi secondo la seguente procedura:

1) il Comune, a seguito dell'adozione del progetto definitivo ed in parallelo alla fase di pubblicità-partecipazione da effettuarsi secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della L.R. 36/1997, ma soggetta al termine di sessanta giorni consecutivi, convoca apposita sessione istruttoria in vista dell’illustrazione del PUC e dell’acquisizione delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare;

2) decorso il termine di pubblicità-partecipazione di cui al punto 1) il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, decide con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro accoglimento, sempreché non in contrasto con i contenuti vincolanti dei pareri espressi sul progetto preliminare di PUC ai sensi del previgente articolo 39 della L.R. 36/1997 e della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che tali modifiche non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti oppure dà atto della mancata presentazione di osservazioni con deliberazione della Giunta comunale;

3) la fase istruttoria si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data del verbale conclusivo della riunione convocata dal Comune per la valutazione del PUC in esito alla deliberazione di cui al comma 2, mediante assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione consiliare di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC ed i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;

c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia già conclusa la fase di pubblicità - partecipazione secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della l.r. 36/1997 , il Comune assume la deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate o di presa d’atto da parte della Giunta della mancata presentazione di osservazioni e convoca apposita sessione istruttoria per l’illustrazione e la valutazione del PUC in esito alle determinazioni sulle osservazioni in vista del conseguimento delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale e ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. Nel termine di centottanta giorni dalla data del verbale conclusivo dell’ultima riunione illustrativa del PUC sono espresse le determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC mediante deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC e i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia.

4. Nei confronti dei progetti preliminari di PUC adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del previgente articolo 38 della L.R. 36/1997, si applicano le nuove procedure stabilite agli articoli 38 oppure 39 della L.R. 36/1997 come modificati dalla presente legge, secondo le seguenti modalità:

a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente articolo 38 della l.r. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, della Città metropolitana e della Provincia, il Comune decide sulle osservazioni e trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’applicabilità del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;

b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione, il Comune è tenuto a trasmettere il progetto di Piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati in vista dell’approvazione del Piano in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 come modificato dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto articolo 38 bis;

c) il Comune ove siano già stati resi i pareri della Regione e della Provincia di cui al previgente articolo 39 della L.R. 36/1997, nonché acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, è tenuto ad adottare il progetto definitivo di PUC ai sensi del previgente articolo 40, comma 1, della L.R. 36/1997, e, per la conclusione del relativo procedimento, ad applicare la procedura stabilita al comma 3, lettera b), punti 1), 2) e 3), del presente articolo.”

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